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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 304

Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

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Testo in vigore dal:  21-9-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, gli articoli 1, 2 e 55 e l'allegato A, concernenti la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della Commissione, relative ai carrelli semoventi per movimentazione,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo d'applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.
2. Ai sensi del presente decreto è un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.
3. Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.