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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 79

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  29-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande musicali a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-ter sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1990;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sul nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del 1990, con il quale è stata prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo

I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Compiti della banda musicale
1. La banda musicale della Guardia di finanza è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'Istituzione, nonché a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
2. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 11-ter del D.L. n. 387/1987 recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1987), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:
"Art. 11-ter. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1 marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza".
- Il D.P.R. n. 240/1987 concerne il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; il testo di detto decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987.
- L'art. 12-bis del D.L. n. 276/1990, concernente l'aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:
"Art. 12-bis. - 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge n. 882/1965 concerne l'ordinamento della banda della Guardia di finanza; il testo di detta legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 29 luglio 1965. La legge n. 882/1965 è stata nel tempo modificata dalla legge 10 luglio 1969, n. 469 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 5 agosto 1969) e dalla legge 5 agosto 1981, n. 450 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1981).
- L'art. 63 della legge n. 212/1983, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983), è così formulato:
"Art. 63 - Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge".
- La tabella I/3 allegata alla legge n. 212/1983 è la seguente:
"TABELLA I/3 GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA
====================================================================
ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE
____________________________________________ AVANZAMENTO 1a A 1a B 2a A 2aB 3aA 3aB
____________________________________________________________________ a) da V. Brig. a Brig. - - - - 2 anni 2 anni b) da Brig. Scelto a
Maresc. Ordin. - - 7 anni 7 anni 8 anni 8 anni b) da Maresc. Ordin. a
Maresc. Capo - - 12 anni 13 anni 14 anni 14 anni c) da Maresc. Capo a
Maresc. Maggiore 17 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni a) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la
permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni
b) I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a
Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a
ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei
sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità
c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo
dalla nomina a Vicebrigadiere".
- L'art. 16 del D.L. n. 276/1990 è così formulato:
"Art. 16. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;
b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statalè.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".