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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375

Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  19-4-2001
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Art. 4

Custodia e vendita delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale.
3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiede l'autorizzazione alla vendita all'autorità giudiziaria competente; questa deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme ricavate dalla vendita sono accantonate in apposito libretto postale giudiziario intestato agli aventi diritto.
4. La convalida del sequestro dei tabacchi lavorati esteri, da parte dell'autorità giudiziaria competente, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di procedere all'accreditamento provvisorio del relativo valore di perizia, determinato dall'Amministrazione stessa, a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'accreditamento provvisorio è compensato da corrispondenti minori accrediti, a titolo di ripartizione di multe, ammende e prodotti di confisca, qualora non venga emesso provvedimento di confisca, a seguito di sentenza ovvero di declaratoria di definizione amministrativa del contesto. In caso di alienazione per il consumo fuori della linea doganale, si applica la norma di cui al secondo periodo del comma 3.
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92 ))
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