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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 657

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1



Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, è inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.