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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 547

Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1986)
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Testo in vigore dal:  29-5-1948

Art. 3


Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 1 maggio 1925, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purché rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:
a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;
b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;
c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.
I tratti di varianti che si eseguono in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.
Con le stesse modalità previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.