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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 472

Aumento delle dotazioni a favore delle Accademie e degli Istituti culturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1973)
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Testo in vigore dal:  20-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 i contributi ordinari annui dello Stato a favore dei sottoelencati istituti culturali sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Accademia nazionale dei Lincei.............. L. 30.000.000
Accademia della crusca in Firenze........... L. 3.000.000
Accademia delle scienze di Torino........... L. 3.000.000
Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna................................... L. 2.000.000
Accademia di agricoltura scienze lettere di
Verona.................................... L. 500.000
Accademia di Santa Cecilia in Roma.......... L. 1.000.000
Accademia di San Luca in Roma............... L. 1.000.000
Accademia lucchese di scienze lettere e arti
in Lucca.................................... L. 100.000
Accademia di scienze lettere e arti in
Modena.................................... L. 500.000
Accademia di scienze morali" La Colombaria "
in Firenze................................ L. 100.000
Accademia di scienze lettere e arti di
Palermo................................... L. 1.500.000
Accademia di medicina di Torino............. L. 300.000
Accademia economico agraria dei Georgofili
in Firenze................................ L. 200.000
Accademia medica di Roma.................... L. 300.000
Accademia pontaniana di Napoli.............. L. 1.000.000
Accademia pugliese di scienze in Bari....... L. 200.000
Centro nazionale di studi leopardiani in
Recanati.................................. L. 100.000
Centro nazionale di studi manzoniani in
Milano.................................... L. 100.000
Consiglio nazionale delle accademie in Roma. L. 1.000.000
Ente "Casa di Oriani" in Casola Valsenio.. L. 30.000
Istituto di studi filosofici in Roma........ L. 1.000.000
Istituto di studi per l'Alto Adige in Roma.. L. 30.000
Istituto "Domus Galilaeana," in Pisa...... L. 800.000
Istituto romano per la storia della musica
in Roma................................... L. 30.000
Istituto lombardo di scienze e lettere in
Milano.................................... L. 3.000.000
Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
in Firenze................................ L. 600.000
Istituto di studi romani in Roma............ L. 3.000.000
Istituto veneto di scienze lettere e arti in
Venezia................................... L. 3.000.000
Societa astronomica italiana in Milano...... L. 300.000
Societa geografica italiana in Roma......... L. 500.000
Societa italiana delle scienze detta dei XL
in Roma..................................... L. 500.000
Societa italiana per il progresso delle
scienze in Roma........................... L. 500.000
Societa reale di Napoli..................... L. 3.000.000
Unione matematica in Bologna................ L. 100.000
Commissione per la pubblicazione dei
documenti finanziari veneziani (Archivio
dei Frari) in Venezia..................... L. 200.000
Giunta centrale per gli studi storici in
Roma...................................... L. 2.500.000
Istituto italiano per la storia antica in
Roma...................................... L. 600.000
Scuola annessa all'Istituto................. L. 50.000
Istituto storico italiano per il medioevo in
Roma...................................... L. 890.000
Scuola annessa all'Istituto................. L. 60.000
Istituto storico italiano per l'eta moderna
e contemporanea in Roma................... L. 650.000
Scuola annessa all'Istituto................. L. 50.000
Istituto per la storia del Risorgimento
italiano in Roma.......................... L. 1.250.000
Istituto italiano di numismatica in Roma... L. 400.000
Deputazione di storia patria per le Marche
in Ancona................................. L. 25.000
Deputazione di storia patria per gli Abruzzi
in Aquila................................. L. 25.000
Deputazione di storia patria per le Puglie
in Bari................................... L. 50.000
Deputazione di storia patria per le
province della Romagna in Bologna........ L. 75.000
Deputazione di storia patria per la Sardegna
in Cagliari............................... L. 25.000
Societa di storia patria per la Sicilia
orientale in Catania...................... L. 25.000
Deputazione provinciale di storia patria in
Ferrara................................... L. 25.000
Deputazione toscana di storia patria in
Firenze................................... L. 75.000
Societa ligure di storia patria in Genova... L. 75.000
Societa storica lombarda in Milano.......... L. 75.000
Deputazione di storia patria per le
province modenesi in Modena.............. L. 25.000
Societa napoletana di storia patria in
Napoli.................................... L. 75.000
Societa siciliana di storia patria in
Palermo................................... L. 50.000
Deputazione di storia patria per le antiche
province parmensi in Parma............... L. 50.000
Deputazione di storia patria per l'Umbria in
Perugia................................... L. 25.000
Deputazione di storia patria per la Calabria
e la Lucania in Reggio Calabria........... L. 25.000
Societa romana di storia patria in Roma..... L. 100.000
Deputazione subalpina di storia patria in
Torino...................................... L. 75.000
Deputazione di storia patria per il Friuli
in Udine.................................. L. 25.000
Deputazione di storia patria per le Venezie
in Venezia................................ L. 75.000
(2) (3) (4) (5) (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 aprile 1953, n. 325 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 da lire tre milioni a lire otto milioni".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 maggio 1954, n. 314 ha disposto (con l'art. 1) che "La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a cinque milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 4 febbraio 1955, n. 33 ha disposto (con l'art. 1) che "La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 15 febbraio 1958, n. 92 ha disposto (con l'art. 1) che "La dotazione ordinaria annua a favore della Società italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 3 luglio 1962, n. 887 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 marzo 1973, n. 64 ha disposto (con l'art. 1) che "L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972, a lire 100 milioni".