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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 135

Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1952)
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Testo in vigore dal:  18-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1


I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra, spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.