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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 870

Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;
Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è elevata fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti.
Resta ferma la procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, per variare la misura degli assegni stessi e stabilire le condizioni per il diritto ad essi.