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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal:  21-8-1947

Art. 9


L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.
L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.
L'importo complessivo dell'ammenda non può superare le L. 10.000.