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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 14

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1949)
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Testo in vigore dal:  1-1-1949
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Art. 11

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
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L'assegno integrativo di cui al comma precedente assorbe nei confronti dei beneficiari di esso l'assegno straordinario previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione.