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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 49

Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  20-3-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;
Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;
Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta la applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visti i Regi decreti 11 giugno 1940, n. 567, e 4 agosto 1943, n. 714, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra nei territori dello Stato;
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 5, dell'11 gennaio 1915;
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Regno n. 96, dell'11 agosto 1945;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, concernente la adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite, e visto le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e, ad interim per l'Africa Italiana, di concerto, con gli altri Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.