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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 154

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. (045U0154)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  3-5-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che saranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.