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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1918, n. 267

Che aumenta di duecento milioni di lire il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato. (018U0267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1918)
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Testo in vigore dal:  9-12-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 11 novembre 1917, n. 1828, è aumentato di somma non eccedente duecento milioni di lire.
((1))


Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al reparto di tale somma in biglietti da 10 e 5 lire, alla loro emissione secondo le esigenze del mercato ed a tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti.

Visto, il guardasigilli: Sacchi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1692 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 28 febbraio 1918, n. 267, è aumentato di somma non eccedente centomilioni di lire".