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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 56

Concernente disposizioni, per la durata della guerra, circa la rinnovazione ed il funzionamento degli uffici di presidenza della Società di tiro a segno nazionale. (017U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1917
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Testo in vigore dal:  7-2-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), sul tiro a segno nazionale;
Visto il regolamento per la esecuzione della citata legge, approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato col R. decreto 27 settembre 1890, n. 7324;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1519, circa la rinnovazione e il funzionamento degli uffici di presidenza delle Società di tiro a segno nazionale, sono prorogate per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Morrone.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.