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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141

Norme per lo svolgimento dei concorsi.

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Testo in vigore dal:  10-4-1946

Art. 4


Le disposizioni dell'art. 3 del. R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte;