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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1947)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  19-6-1947
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Art. 4


L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 ha disposto che "La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, è prorogata al 24 giugno 1947."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. Costituzionale 17 giugno 1947, n. 2 ha disposto che "Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente, è prorogato non oltre il 31 dicembre 1947."