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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 103

Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

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Testo in vigore dal:  9-4-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di leggi approvato con il R. decreto 5 giugno 1941, n. 74;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con R. decreto 5 giugno 1941, n. 874, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. - L'art. 6, ultimo comma, è modificato come appresso:
"I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque e dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 14 e 24".
2. - All'art. 7, 2° comma, si aggiungono le seguenti parole: "nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518" e il 3° comma è sostituito dal seguente:
"Il limite di quattro anni è ridotto a due anni anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare".
3. All'art. 16 si aggiunge il seguente comma:
"Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito condizioni di tasso e accessori più onerose di quelle adottate dal e Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato".
4. - L'art. 18, secondo comma, è modificato come appresso:
"Ai salariati dello Stato e degli altri enti sopraindicati è ritenuto, a favore del Fondo, ogni mese un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire del salario lordo mensile o.
5. - All'art. 23 è sostituito il seguente:
"La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal Capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vicepresidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
2) uno effettivo e uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 74, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del Comitato.
"L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
"Spetta inoltre al Comitato:
a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 27, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 28;
d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 51;
e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;
f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
"Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
"Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.
"La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
"In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita la concessione si ha come non avvenuta".
6. - All'art. 24 è sostituito il seguente:
"L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarie che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
"La quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario o da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9, non può superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5".
7. - All'art. 25 è sostituito il seguente:
"Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età se uomini e cinquantacinque se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva o che non siano in attività di servizio. La disposizione non si applica agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9".
8. - All'art. 27 è sostituito il seguente:
"Gli interessi sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del 4,50 per cento, modificabile, s conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito "La estinzione di ciascun prestito ha inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese".
9. - All'art. 28 è sostituito il seguente:
"Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale;
b) un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili sino a cinque anni, ed al quattro per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale".
10. - All'art. 46 è sostituito il seguente:
"Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 44 e 45 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 36, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
"Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
"Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona-uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato".
11. - All'art. 50 si sopprimono gli ultimi due comma.
12. - Il secondo ed il terzo comma dell'art. 51 sono sostituiti dal seguente:
"È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro".
13. - All'art. 56, primo comma, è sostituito il seguente:
"Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 15, 24, 25, 30, primo comma, 36, primo comma, 39, primo e secondo comma, 40, 41, primo e terzo comma, 43, 44 e 48, comma primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato, quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio".