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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 718

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari. (045U0718)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1946)
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Testo in vigore dal:  7-12-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:
per le retribuzioni riferite a mese, L. 3600;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 900;
per le retribuzioni riferite a giornata L. 144.