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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. (045U0320)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  28-6-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anziché a piè di lista, mediante un compenso globale - di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate - in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non interiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonché quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.