DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. (044U0382)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 15-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  ((L'assemblea per l'elezione del Consiglio  deve  essere  convocata
nei quindici giorni  precedenti  a  quello  in  cui  esso  scade.  La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci  giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i  sospesi  dall'esercizio  della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a  mezzo  di  posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto  termine,  sul  sito
internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni)). 
 
  Ove il numero degli iscritti  superi  i  cinquecento,  puo'  tenere
luogo dell'avviso spedito per posta, la  notizia  della  convocazione
pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. 
 
  L'avviso e  la  notizia  di  cui  ai  commi  precedenti  contengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo,  il
giorno  e  l'ora  dell'adunanza  stessa  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda, nonche' il  luogo,  il  giorno  e  l'ora  per
l'eventuale votazione di ballottaggio. 
 
  L'assemblea e' valida in prima convocazione se interviene una meta'
almeno degli iscritti, ed in  seconda  convocazione,  che  deve  aver
luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto
degli iscritti medesimi.