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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (044U0211)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1946)
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Testo in vigore dal:  11-10-1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quelle della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50% delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.