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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1064

Concernente la coniazione delle monete da uno e da due centesimi, e la loro valutazione nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle medesime. (018U1064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1923)
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Testo in vigore dal:  31-8-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario italiano;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La coniazione delle monete da centesimi uno e due in bronzo è sospesa.