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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1828

Che aumenta il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal decreto Luogotenenziale 8 luglio 1917, n. 1097, di somma non eccedente duecento milioni di lire. (017U1828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1918)
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Testo in vigore dal:  9-12-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 8 luglio 1917, numero 1097, è aumentato di somma non eccedente duecento milioni di lire. (1)
((2))


Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al reparto di tale somma in biglietti da 10 e 5 lire, alla loro emissione secondo le esigenze del mercato ed a tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 267 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 11 novembre 1917, n. 1828, è aumentato di somma non eccedente duecento milioni di lire".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1692, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 267, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 28 febbraio 1918, n. 267, è aumentato di somma non eccedente centomilioni di lire".