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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1917, n. 1157

Concernente rimborsi di spese di spedalità per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate dalla guerra. (017U1157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1947)
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Testo in vigore dal:  21-8-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri por la guerra, per la marina e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alle Amministrazioni provinciali spetta il rimborso, da parte dello Stato, delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra.