DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1915, n. 1847

Col quale vengono semplificati alcuni servizi delle Opere pie e dei Manicomi. (015U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1923)
Testo in vigore dal: 16-5-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Seduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con  la  quale  sono  stati
conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra; 
 
  Ritenuto  che  per  la  scarsita'  del   personale   amministrativo
dipendente dal Ministero dell'interno e dalle  Istituzioni  pubbliche
di beneficenza, a causa dei richiami sotto  le  armi,  e'  necessario
semplificare  alcuni  servizi  della  pubblica  beneficenza   e   dei
manicomi, modificando le rispettive disposizioni organiche; 
 
  Ritenuta altresi' la necessita' di facilitare agli ospedali, atteso
il loro disagio economico reso piu' acuto dallo stato di  guerra,  la
riscossione  dei   crediti   per   spedalita';   di   assicurare   il
funzionamento dei manicomi, il cui personale di assistenza e' ridotto
notevolmente, e di rendere piu'  agevole  il  rimpatrio  dei  maniaci
esteri,  diminuendo  per  conseguenza  il  carico  delle   spese   di
mantenimento che grava sul bilancio dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del  Consiglio
dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e  di  grazia  e
giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge  17  luglio  1890,  n.
6972, sono modificati come segue: 
 
      A) all'art. 20 e' sostituito il seguente:  «Le  Amministrazioni
delle istituzioni pubbliche di beneficenza che  abbiano  una  rendita
netta superiore alle L. 10,000, devono formare ogni anno, nei termini
e  nei  modi  che  saranno  fissati  con  regolamento,  il   bilancio
preventivo ed il conto consultivo corredato dal conto del tesoriere e
da una relazione sul risultato morale della propria gestione. 
 
  Le   amministrazioni   delle   altre   Istituzioni   pubbliche   di
beneficenza, fermo l'obbligo della compilazione,  annuale  del  conto
consuntivo nei termini e modi suindicati, debbono formare il bilancio
preventivo  ogni   triennio.   Qualunque   modificazione   occorresse
introdurre  nel  bilancio  durante  il  triennio,   per   circostanze
straordinarie sopravvenute, dovra' essere approvata dalla Commissione
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. 
 
  Agli effetti del  presente  articolo  si  considerera'  come  primo
bilancio preventivo triennale quello del 1915». 
 
      B)  Nel  capoverso  dell'art.  26  alle   parole   «La   Giunta
provinciale amministrativa» sono sostituite le altre e «Il prefetto». 
 
      C) Al primo ed al secondo comma dell'art. 62 sono sostituiti  i
seguenti: 
 
  L'applicazione  delle  disposizioni  precedenti  viene  fatta   con
decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore di assistenza  e
beneficenza pubblica, sulle proposte: 
 
      a) dell'Amministrazione interessata o  della  Congregazione  di
carita' o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un  solo
Comune; 
 
      b) dell'Amministrazione interessata o dei  rispettivi  Consigli
comunali o Congregazioni di carita' o del Consiglio  provinciale,  se
l'istituzione concerna due o piu' Comuni della stessa Provincia; 
 
      c) dell'Amministrazione interessata o dei  rispettivi  Consigli
comunali o Congregazioni di carita' o dei  Consigli  provinciali,  se
l'istituzione concerna due o piu' Comuni di diverse Provincie. 
 
  Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa  di  una
riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il  parere,
agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b) e c), noi quali
e' sufficiente che la  proposta  sia  comunicata  all'Amministrazione
interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa  non  sia
stata assunta dall'una o dall'altro di essi. 
 
  Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio  dell'intero
Stato,  le  proposte  possono  farsi  tanto   dalla   amministrazione
dell'ente che dal Ministero dell'interno. 
 
  Sopra  tutte  le  dotte  proposte  la  Commissione  provinciale  di
assistenza  e  beneficenza  pubblica,  alla  tutela  della  quale  e'
soggetta la Istituzione, deve dare il suo parere motivato». 
 
      D) Dopo il  secondo  comma  dell'articolo  80  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  «Nelle controversie di cui alla lettera a)  la  Giunta  provinciale
amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13
del lesto unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali  della
Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17  agosto
1907, n. 639,  e  con  la  procedura  prescritta  nell'art.  125  del
regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge. 
 
  La decisione della Giunta e' omessa in Camera di  Consiglio,  senta
ministero di avvocato, e viene redatta su carta libera». 
 
      E) Nell'art. 92 sono soppressi il  terzo  comma  e  le  parole:
«Nell'uno e nell'altro caso» del quarto comma. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982 ha disposto (con l'art.  1,
comma 1) che "Nei territori annessi in base  agli  articoli  3  della
legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n.
1778, sono pubblicati,  con  le  modificazioni  e  con  le  norme  di
carattere transitorio contenute negli articoli  seguenti:  [...]  gli
articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847".