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DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)
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Testo in vigore dal:  23-5-2026
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-bis

(( (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale).))
1.
((All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6".))
2.
((All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026".))
3.
((Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare))
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