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DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio. (25G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/2025
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Testo in vigore dal:  4-10-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».