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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal:  11-12-2024
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Art. 18

((1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46";
1.2) all'ultimo periodo, le parole: "al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente";
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
3) al comma 8, le parole: "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello";
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello"))