stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-12-2024
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;
Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla
((normativa dell'Unione europea))
per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità
((previste dalla medesima normativa))
.»;
2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
((, sottoscritta))
mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter)
((indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli))
6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter.
((È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis))
.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la
((richiesta))
presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio
((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))
del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
((per i predetti reati))
.»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare
((la richiesta di nulla osta))
al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine,
((la richiesta))
si intende rifiutata e il nulla osta
((, ove già rilasciato,))
è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni
((dalla data di ingresso))
del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento
((, nel termine di cui al primo periodo,))
è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di
((soggiorno,"))
sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo,
((sono inseriti i seguenti))
: «La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del
((SIISL))
»;
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: «
((, nei limiti))
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo è
((sostituito))
dai seguenti: «Entro otto giorni
((dalla data di ingresso))
del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento
((, nel termine di cui al quarto periodo,))
è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
((...))
»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro otto giorni
((dalla data di ingresso))
dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6,».
((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del made in Italy," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE"))
.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano
((dalla data di decorrenza))
delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.