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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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Testo in vigore dal:  25-2-2025 al: 13-5-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».
1-bis.
((A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027))
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2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2-bis.
((All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";))
b)
((le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";))
c)
((dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".))
2-ter.
((All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";))
b)
((dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024"))
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3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.
((Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"))
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7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-bis.
((In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente))
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9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.
10-bis.
((All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".))
10-ter.
((Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.))
10-quater.
((Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2029,".))
10-quinquies.
((Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.))
10-sexies.
((All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: "relazione semestrale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "relazione annuale".))
10-septies.
((All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione".))
10-octies.
((All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".))
10-novies.
((All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023".))
10-decies.
((Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
10-undecies.
((All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 2024"))
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