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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178

Misure urgenti in materia di giustizia. (24G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4 (in G.U. 24/01/2025, n. 19)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2025)
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Testo in vigore dal:  25-1-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 312, istitutivo del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di determinate categorie di soggetti;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'articolo 11, comma 6, con il quale sono state differite per l'anno 2024 le elezioni dei consigli giudiziari;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, l'articolo 4-bis, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14» e, in particolare, l'articolo 56 contenente le disposizioni transitorie sull'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti pendenti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell'esperienza maturata nell'esercizio delle medesime funzioni di legittimità;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, di recente istituzione, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura al fine di eliminare le difficoltà applicative collegate all'attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità di ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo, così da anticiparne il successivo esercizio delle funzioni;
Ritenuto necessario e urgente modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso;
Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari;
Ritenuta, inoltre, l'urgenza di chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.».