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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199 (in G.U. 27/12/2024, n. 302)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2024)
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vigente al 16/01/2025
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-12-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del
((settore della moda))
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata
((della prestazione erogata))
dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato
((ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015))
, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori
((tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00))
, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo
((pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025))
.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti
((dalla normativa vigente))
.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'
((articolo 7, comma 5-bis))
, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse
((nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025))
e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto
((dei predetti limiti di spesa))
.
L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a
((73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025,))
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.