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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. (24G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (in G.U. 12/12/2024, n. 291)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2025)
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Testo in vigore dal:  13-12-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni in materia di PNRR
1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C
((M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ))
, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del
((decreto-legge))
9 agosto 2024, n. 113
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del
((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia))
di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di
((misure del PNRR))
, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.
5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al
((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia))
entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.
6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni
((titolari di misure del PNRR))
anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del
((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia))
possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
((
7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "individuate" è sostituita dalla seguente: "individuati";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "delle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo".
7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR"))
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.