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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. (24G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2024
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Testo in vigore dal:  20-10-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa
1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2024.
2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2024.
4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.