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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. (24G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (in G.U. 12/12/2024, n. 291)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2025)
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Testo in vigore dal:  13-12-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa
1. Le risorse
((destinate alla società Rete))
ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di
((300 milioni di euro per l'anno 2024))
.
2. L'autorizzazione di spesa
((a favore della società Rete))
ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di
((270 milioni))
di euro per l'anno 2024.
4. Le risorse
((destinate alla società ANAS))
S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il fondo per gli
((investimenti dell'ANAS))
, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.
((
5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96))
6. Agli oneri derivanti
((dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025))
, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024".
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "21,5 milioni di euro per l'anno 2024".
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies e per le finalità di cui al terzo periodo, è assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse".
6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267"))