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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2025)
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Testo in vigore dal:  11-12-2024
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Art. 13




Ulteriori disposizioni sulla procedura
((alla frontiera per i richiedenti))
la protezione internazionale

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»
((e le parole: "che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente"))
;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura
((alla frontiera))
di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».