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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2025)
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Testo in vigore dal:  11-12-2024
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Art. 11

Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l'incolumità dei migranti»;
((b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
"2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"))
((b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "da dieci a";
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni.
Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento"))
c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota
((al comando dell'aeromobile))
deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota
((al comando))
dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
((della legge))
n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota
((al comando dell'aeromobile))
o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.».