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DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (24G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120 (in G.U. 20/08/2024, n. 194)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2024)
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vigente al 17/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-8-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali,
((ecologici nonché))
produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
((nel limite del))
10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione
((,))
del 13 dicembre 2023
, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite
((con la deliberazione))
di cui al comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita
((con la deliberazione))
di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite
((con la deliberazione))
di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2,
((la Cassa))
depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni
((della Cassa))
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari
((all'80 per cento))
in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni
((della Cassa depositi e prestiti Spa))
anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al
((comma 5, la Cassa))
depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole,
((la Cassa))
depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione,
((mediante))
apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
((da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto))
, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione
((per l'attuazione))
del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi
((del presente articolo))
, relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
((delle finanze è))
istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024,
((si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario))
.
Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa
((depositi e prestiti))
.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati
((l'orientamento strategico e le priorità di investimento))
delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei
((di cui all'articolo 1 del))
decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni
((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società))
Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.