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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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vigente al 10/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-7-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, la lettera a), del comma 2 dell'articolo 53;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 53, commi 6 e 11;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse finanziarie;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 644;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;
Considerati la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui al Codice mondiale antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA, nonché gli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività antidoping, con particolare riferimento alla necessità di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di «Parigi 2024» nonché in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di «Milano-Cortina 2026», sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonché di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità delle società professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di università e ricerca e per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilità, in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106))
;
b)
((il terzo periodo è sostituito dai seguenti:))
«I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto
((durata pari o superiore a due anni e un giorno))
nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie
((o commissariamento, non interrompe))
la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;
c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli
((enti))
di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle
((federazioni))
sportive nazionali, delle
((discipline))
sportive associate e degli
((enti))
di promozione sportiva.».
((
c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo"
))
((
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma
))
2. decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1)
((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106))
;
2)
((il terzo periodo è sostituito dai seguenti:))
«I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto
((durata pari o superiore a due anni e un giorno))
nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie
((o commissariamento, non interrompe))
la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli
((enti))
di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli
((enti))
di promozione sportiva paralimpica.».