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DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)
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Testo in vigore dal:  10-10-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;
Ritenuta la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l'offerta del servizio pubblico locale non di linea;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione europea;
Considerata, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell'Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;
Considerata la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i deficit temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;
Considerata la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenite in relazione all'individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, del turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali). ))
((
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) la struttura del mercato;
b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi;
c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti;
d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda;
e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo;
f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";
b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy"».
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni))