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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2023, n. 140

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (23G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2023, n. 183 (in G.U. 11/12/2023, n. 288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-8-2024
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Art. 2

Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma
((...))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111))
. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità;
d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:
a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;
d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al
((31 dicembre 2025))
. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a
((venti unità))
, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
((diciannove di personale non dirigenziale))
, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e,
((fino al numero massimo di otto unità))
, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023
((, di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025))
. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.