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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (23G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176 (in G.U. 04/12/2023, n. 283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  5-12-2023
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Art. 4



Disposizioni in materia di presentazione
((e di manifesta infondatezza))
della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si
((presenti))
presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
b) all'articolo 23-bis,
((comma 2, al primo periodo))
, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi»
((, al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento è estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione"))
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((b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato))
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