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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2026)
Testo in vigore dal:  17-8-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per titoli e prova scritta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
((ad apportare, con propri decreti, le))
occorrenti variazioni di bilancio.
((7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza))