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DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)). (23G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 (in G.U. 31/07/2023, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2024)
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Testo in vigore dal:  11-8-2023
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Art. 14

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso, dal 15 giugno 2023 al
((15 dicembre 2023))
, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro.
2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.