DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
Disposizioni per il potenziamento dei  centri  di  permanenza  per  i
                              rimpatri 
 
  1. All'articolo 19 del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. La  realizzazione  dei  centri  di  cui  al  comma  3  e'
effettuata, fino al  31  dicembre  2025,  anche  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per
l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i  rimpatri  di
cui all'articolo 14, comma 1, del ((testo unico di cui  al))  decreto
legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione  (ANAC)  assicura,  ove  richiesto,   l'attivita'   di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3,  lettera
h),  del  ((codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al))  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».