DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti
            di produzione di energia da fonti rinnovabili 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4: 
        1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»; 
        1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo»; 
      2) al comma 8: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  "3  MWh"  sono  sostituite
dalle seguenti: "8 MWh"; 
        2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,"  sono  inserite
le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,"; 
        2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente: 
        «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente
lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una
distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette
chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove
ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di
connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei  progetti  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili, idonei a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni  negative
dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti,  comprovate  e
puntuali   esigenze   di   tutela   degli   interessi   culturali   o
paesaggistici, nel rispetto della specificita' delle  caratteristiche
dei diversi territori. 
  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo  le  parole:  "derivazione  idroelettrica"  sono   inserite   le
seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche". 
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministero  della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le  regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. 
  2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti
energetiche geotermiche, di cui al decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, e alla legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono  tenuti  a
corrispondere annualmente,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  un
contributo pari a 0,05 centesimi di euro  per  ogni  chilowattora  di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico  della  coltivazione;
le  risorse  derivanti   dal   contributo   sono   finalizzate   alla
realizzazione di progetti  e  interventi  per  lo  sviluppo  sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui  territori  si  trovano  le
aree oggetto di concessione. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma
2-quater. 
  2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  f),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si  applicano  agli  impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche. 
  2-septies.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  relative   a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con
moduli collocati a terra ((o su coperture piane o falde)) di  potenza
non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp)  ubicati  in  aree  nella
disponibilita' di  strutture  turistiche  o  termali,  finalizzati  a
utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per  i  fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree  siano  situate  fuori  dei
centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  possono  essere  realizzati  con  le  modalita'
previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in  aree  situate
nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del
citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo  7-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si  applicano  le  modalita'
previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al  comma
4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da  una  dichiarazione
sostitutiva di atto  di  notorieta'  del  progettista  abilitato  che
attesti che gli impianti  non  sono  visibili  dagli  spazi  pubblici
esterni limitrofi ((e che i manti delle coperture non sono realizzati
con prodotti che  hanno  l'aspetto  dei  materiali  della  tradizione
locale)).