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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-quinquies

(Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo è fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;
b) dell'avviamento per le attività svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è differito al 30 settembre 2022.
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6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione
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