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DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2026)
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Testo in vigore dal:  1-3-2025
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Art. 5-bis

(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)
1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4.
((Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.