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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) (1)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
Testo in vigore dal:  24-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-ter

(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 5-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022".