DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (21G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Misure per la valorizzazione del personale e  per  il  riconoscimento
                             del merito 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, dei  conservatori  e
degli istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte
aree funzionali. La contrattazione collettiva individua  un'ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono,  con  modalita'
stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,   in   funzione   delle
capacita' culturali e  professionali  e  dell'esperienza  maturata  e
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   della   qualita'
dell'attivita'  svolta  e  dei   risultati   conseguiti,   attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di  almeno
il 50 per cento delle  posizioni  disponibili  destinata  all'accesso
dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche
fra  qualifiche  diverse,  avvengono  tramite  procedura  comparativa
basata sulla valutazione positiva  conseguita  dal  dipendente  negli
ultimi  tre  anni  in   servizio,   sull'assenza   di   provvedimenti
disciplinari, sul  possesso  di  titoli  o  competenze  professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla  tipologia  de  gli
incarichi  rivestiti.  In  sede  di   revisione   degli   ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle  di  corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di  cui  al
secondo  periodo,  sulla  base   di   requisiti   di   esperienza   e
professionalita'    maturate     ed     effettivamente     utilizzate
dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in
deroga al possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.». 
  2. I limiti di spesa relativi al trattamento  economico  accessorio
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  possono  essere  superati,  secondo   criteri   e
modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro e nei limiti delle risorse  finanziarie  destinate  a  tale
finalita'. 
  3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla  dirigenza
in  aggiunta  all'accertamento   delle   conoscenze   delle   materie
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487,  i  bandi  definiscono  gli  ambiti  di  competenza  da
valutare e prevedono la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
motivazioni individuali, anche attraverso  prove,  scritte  e  orali,
finalizzate  alla  loro  osservazione  e   valutazione   comparativa,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50  per  cento
dei posti da ricoprire,  destinata  al  corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  ai
fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per  cento  dei
posti residui disponibili  sulla  base  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate e' riservata  da  ciascuna  pubblica  amministrazione  al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli
di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.  Il  personale
di  cui  al  presente  comma  e'  selezionato  attraverso   procedure
comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,  che
tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei
titoli professionali,  di  studio  o  di  specializzazione  ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
e in particolar modo del possesso del dottorato di  ricerca,  nonche'
della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo  a
quelli  inerenti  agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte   ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni
individuali. Una quota non superiore al  15  per  cento  e'  altresi'
riservata al personale di cui al periodo precedente,  in  servizio  a
tempo indeterminato, che abbia  ricoperto  o  ricopra  l'incarico  di
livello dirigenziale di cui all'articolo 19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono
gli ambiti di competenza da valutare  e  prevedono  prove  scritte  e
orali  di  esclusivo  carattere   esperienziale,   finalizzate   alla
valutazione comparativa e definite  secondo  metodologie  e  standard
riconosciuti. A questo scopo, sono  nominati  membri  di  commissione
professionisti esperti  nella  valutazione  dei  suddetti  ambiti  di
competenza, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano
agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125». 
  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, le percentuali di cui  all'articolo
19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
cessano di avere efficacia. 
  3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso. 
  3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e  la
salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione
siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario  ai  sensi  degli
articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale con contestuale accesso al fondo di  rotazione  ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sono  autorizzati  a
prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di  lavoro  a  tempo
determinato gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 259, comma 6,  del  suddetto  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di  cui  al  comma
3-quater  e  per  l'individuazione  delle  soluzioni  relative   alla
stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico  composto  dai  rappresentanti   della   Regione   siciliana,
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e   del
Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
per la  finanza  pubblica;  ai  componenti  del  tavolo  tecnico  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati. 
  3-sexies. Dall' attuazione dei commi  3-quater  e  3-quinquies  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Si
applicano le disposizioni di cui all' articolo  259,  comma  10,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
  4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,  e
dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla  qualifica
di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici  avviene,
per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal  servizio  dei
soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma  3-bis.  A  tal
fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano,
per il triennio successivo,  il  numero  dei  posti  che  si  rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza del personale  dirigenziale
di ruolo di prima fascia e la programmazione  relativa  a  quelli  da
coprire mediante concorso"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione
da    ricoprire    richieda    specifica    esperienza,     peculiare
professionalita' e attitudini  manageriali  e  qualora  le  ordinarie
procedure  di  interpello  non  abbiano  dato  esito   soddisfacente,
l'attribuzione   dell'incarico   puo'    avvenire    attraverso    il
coinvolgimento  di  primarie  societa'  di  selezione  di   personale
dirigenziale e la successiva valutazione delle  candidature  proposte
da parte di una commissione indipendente  composta  anche  da  membri
esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  Nei  casi  di
cui al presente comma non si applicano i limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con  contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L'applicazione della  disposizione  di  cui  al
presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie"; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
     "3-bis. Al fine di assicurare la  valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui  al  comma  3
definiscono gli ambiti di competenza da valutare  e  prevedono  prove
scritte e orali, finalizzate alla valutazione  comparativa,  definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono
nominati  membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica"; 
    d) al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  "comunitario  o
internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo  moduli  definiti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione"; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
  4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da  Stato,
regioni, province, citta' metropolitane e  comuni  e  dai  loro  enti
strumentali,  a  tutti  i  soggetti   con   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di sostituire  tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5,
commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010,  n.  170.  Tali
misure devono essere esplicitamente previste nei  relativi  bandi  di
concorso. La mancata adozione delle misure di cui al  presente  comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del  Ministro
per la pubblica amministrazione, di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorita'  politica  delegata
per le disabilita', entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definite  le
modalita' attuative del presente comma. 
  5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
ottobre 2021». 
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e  4  costituiscono   principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. ((Ai fini dell'attuazione delle medesime  disposizioni,
il Ministro per la pubblica amministrazione,  acquisite  le  proposte
della Scuola nazionale  dell'amministrazione,  entro  il  31  ottobre
2022, con proprio  decreto,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.)) 
  7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «,   previo   assenso   dell'amministrazione   di
appartenenza» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E'  richiesto
il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza  nel  caso  in
cui si  tratti  di  posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da  meno  di  tre
anni o  qualora  la  mobilita'  determini  una  carenza  di  organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  differire,  per
motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del  dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di
passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e
degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e'  comunque
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.  Al
personale della  scuola  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti in materia.» 
  7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1.1. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  agli
enti locali con un numero di dipendenti  a  tempo  indeterminato  non
superiore a 100. Per gli enti locali  con  un  numero  di  dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita
al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di  dipendenti  non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per  cento.
La percentuale di cui al comma 1 e' da  considerare  all'esito  della
mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente". 
  7-ter. Per gli enti locali,  in  caso  di  prima  assegnazione,  la
permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni  caso,  la
cessione  del  personale  puo'  essere   differita,   a   discrezione
dell'amministrazione  cedente,  fino  all'effettiva  assunzione   del
personale assunto a copertura dei posti vacanti  e  comunque  per  un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a  tale  assunzione,
ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di  un  periodo  di
affiancamento. 
  7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai  sensi  del
presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si  applicano,  a
domanda del soggetto interessato e nei limiti dei  posti  disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione,  anche
ai  dirigenti  di  seconda  fascia,  o  equivalenti  in   base   alla
specificita' dell'ordinamento  dell'amministrazione  di  provenienza,
appartenenti ai ruoli  degli  enti  di  cui  all'articolo  10,  comma
11-ter, del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  incaricati  della
funzione indicata dal citato articolo 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni
di cui alla tabella A allegata al  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 108 del 2004. 
  7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  Le  modalita'  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche
alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
  8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      «e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti
per  specifici  profili  o   livelli   di   inquadramento   di   alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o  del
master  universitario  di  secondo  livello.  In  tali  casi,   nelle
procedure   sono   individuate,   tra    le    aree    dei    settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi  dell'articolo  17,  comma
99, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  afferenti  al  titolo  di
dottore di ricerca o al  master  universitario  di  secondo  livello,
quelle  pertinenti  alla  tipologia  del   profilo   o   livello   di
inquadramento.»; 
    b) il comma 3-quater e' abrogato. 
  9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti  parole:  «,
anche  ai  fini  dell'accesso  alle  carriere  nelle  amministrazioni
pubbliche nonche'  dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di
elevata innovativita'»; 
    b) al comma 2, al primo periodo,  le  parole  «e  da  qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse
e,  al  terzo  periodo,  le  parole  «,  nonche'  le   modalita'   di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse. 
  10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dottorato di ricerca». 
  10-bis.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  2021,  N.   228,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 15.