DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
 
Disposizioni in materia di NASPI e di  trattamento  di  mobilita'  in
                               deroga 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal  1°
giugno 2021 e'  sospesa  l'ulteriore  applicazione  dell'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  le  nuove  prestazioni  decorrenti  nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal  1°
febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle  misure
di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1,  comma  289,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le  riduzioni   previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo  di  ((500.000
euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  che
costituiscono limite massimo di spesa)). 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.